Riparazione ringhiere

La Riparazione ringhiere del balcone è tra gli interventi più richiesti in quanto incide in maniera significativa non solo sull’estetica di un edificio ma anche sulla sua sicurezza.

Tuttavia, genera anche qualche ansia, se non altro dal punto di vista burocratico. Per esempio, non è ben chiaro alla maggior parte delle persone se siano necessari permessi. La confusione è ancora maggiore quando l’elemento è inserito in un contesto condominiale. In questo caso, le discussioni su chi debba decidere e su chi debba pagare possono essere molto accese.

Vale dunque la pena fare il punto della situazione, fornendo da un lato una panoramica della sostituzione della ringhiera edile dal punto di vista edile; e dall’altro qualche informazione di natura burocratica e normativa.  i lavori necessari per la sostituzione della ringhiera del balcone 

Sul piano edile, la sostituzione della ringhiera del balcone non è un intervento complesso. Di base, non si deve fare altro che rimuovere la vecchia ringhiera e montare quella nuova. Non vi sono elementi strutturali da gestire. L’unico elemento di complessità è dato dalla posizione, ovvero dalla necessità di lavorare in altezza, attività di per sé rischiosa.

 E’ utile, più che altro, sottolineare l’importanza di sostituire la ringhiera del balcone, se questa mostra qualche segnale di usura. La ruggine è uno di questi: da un lato compromette la stabilità dell’elemento, e in ultima analisi anche la sua funzione protettiva; dall’altro lato peggiora la resa estetica, restituendo un senso di degrado e peggiorando il profilo dell’edificio.

Non c’è alcun motivo per rimandare la sostituzione delle ringhiere: l’intervento non è invasivo, non richiede chissà quanto tempo, costa “il giusto” e in ogni caso può essere coperto efficacemente con le agevolazioni fiscali. la sostituzione delle ringhiere dei balconi in condominio

La sostituzione delle ringhiere dei balconi genera qualche ansia soprattutto quando inserita in un contesto condominiale. Infatti, non è ben chiaro chi debba fare cosa, e soprattutto chi debba pagare. La questione riguarda due aspetti: Il consenso da parte dell’assemblea condominiale, La ripartizione delle spese.

Di norma il balcone, che sia aggettante (sporgente oltre il profilo dell’edificio) o a loggia (ovvero “incassato”) è considerato come un prolungamento dell’unità immobiliare. Dunque, qualsiasi intervento dovrebbe essere appannaggio del proprietario, svincolando l’assemblea condominiale dal diritto-dovere di deliberare a riguardo e ovviamente dalle spese.

Fanno eccezione gli interventi che generano un effetto sulla struttura, o di cui comunque beneficia l’intero condominio. Per esempio, gli interventi al sotto  balcone. Tuttavia, fa eccezione anche un altro genere di interventi, ovvero quelli che contribuiscono all’estetica della facciata. Un’eccezione cui rientra a pieno titolo la sostituzione delle ringhiere, o comunque gli interventi ai parapetti.

Si rientra dunque nelle fattispecie trattate dall’articolo 1138 del Codice Civile, che fa esplicita menzione di questi elementi. Per quanto concerne le dinamiche di delibera e la ripartizione delle spese, occorre guardare all’articolo 1136, sempre del Codice Civile. Senza entrare troppo nei dettagli, basti sapere che la sostituzione delle ringhiere viene decisa con la maggioranza di metà dei millesimi, e che ciascun proprietario concorre alla spesa secondo i millesimi di sua proprietà.

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Etimologia della parola Fabbro (Wikipedia)